L’APPLICAZIONE DELL’IVA SULLE FORNITURE DI GAS NATURALE
Applicazione di due distinte aliquote IVA. Le forniture per il consumo di gas naturale sono soggette a IVA.
A decorrere da 01/01/2008, in base al D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni, viene applicata l’aliquota IVA del 10% relativamente alla somministrazione di gas naturale usato per combustione per USI CIVILI, limitatamente ai 480 smc annui.
Per usi civili, come da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17/01/2008), devono intendersi le tipologie d’impiego del gas naturale diverse da quelle “industriali”, così come definite dall’art. 26 del T.U. accise (D.Lgs. n. 504 del 26/10/1995).
Infine, con riferimento all’applicazione dell’IVA sia sull’imposta regionale vige quanto disciplinato dalla:
- Risoluzione 29/05/1998 n.49/E del Ministero delle Finanze
- Circolare 03/12/1999 n.226/E del Ministero delle Finanze.
In buona sostanza si conferma che ‘applicare l’IVA su imposta regionale e accisa è in linea con le disposizioni della VI direttiva comunitaria 17 maggio 1977 n.388/77 la quale, all’art.11, comma 2, lett. a), dopo aver premesso che “la base imponibile è costituita per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi… da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore”, dispone, in modo specifico, che nella base imponibile si devono comprendere le imposte, i dazi, le tasse ed i prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto e non accorda agli Stati membri alcuna facoltà di introdurre eccezioni a tale principio.