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Codice Univoco VusCom per fatturazione elettronica: JRMXQZ2
A tutti i fornitori di Vus Com srl
Foligno, 27 dicembre 2017
Oggetto: DL fiscale n. 148/2017 – Estensione meccanismo Split Payment (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) – Vus Com srl – Gruppo Valle Umbra Servizi S.p.A.
Il MEF ha pubblicato in data 19 dicembre 2017 gli elenchi dei soggetti tenuti ad applicare lo split payment validi per il 2018, che tiene conto altresì delle modifiche introdotte dal DL fiscale n. 148/2017.
In base alla nuova versione della disposizione, (articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) infatti, lo split payment si applica, oltre che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
- c) societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);…
VUS COM S.r.l. (cod fiscale e Nr Reg Imprese 02635680545) rientra nell’ambito di applicazione della nuova normativa, essendo sottoposta al controllo “per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche (Comuni)” , ed essendo stata individuata nell’elenco dei soggetti obbligati dal MEF http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata..
Il regime di scissione dei pagamenti deve essere applicato per tutte le operazioni per le quali il cessionario/committente non è debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le fatture emesse dal gennaio 2018.
Pertanto per tutte le operazioni illustrate in precedenza effettuate nei confronti di VUS COM S.r.l. (cod fiscale e Nr Reg Imprese 02635680545) , le relative fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2018.:
- dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti –Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate e dovrete attivarVi per la loro rettifica;
- la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della scrivente.
VUS COM srl