Agevolazioni Eventi Sismici 2016/2017
AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE COLPITE DAL SISMA DEL CENTRO ITALIA
Le misure disposte a favore delle popolazioni interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (Centro Italia) comprendono agevolazioni in materia di fatturazione della fornitura di energia elettrica e gas naturale. Le agevolazioni sono state introdotte da una serie di interventi normativi e tradotte in misure attuative tramite i provvedimenti emanati dall’Autorità di settore (ARERA). Le misure di sostegno consistono in:
- agevolazioni di natura tariffaria
- sospensione dei termini di pagamento delle bollette di energia elettrica e gas naturale
- rateizzazione automatica e senza interessi degli importi delle bollette i cui termini sono stati sospesi (solo per il sisma del Centro Italia)
Agevolazioni di natura tariffaria
Delibere ARERA 252/2017/R/com e 429/2020/R/com
Ai clienti finali beneficiari dell’agevolazione, secondo le modalità e le tempistiche indicate in Tabella 1:
- per le forniture di gas naturale, sono azzerati i corrispettivi delle tariffe di distribuzione e misura
- per le forniture collocate in zona rossa, sono inoltre azzerate anche tutte le altre componenti della bolletta in quota fissa (ossia espresse in centesimi di euro/punto di prelievo/anno).
- sono infine previste agevolazioni per il servizio di connessione per la fornitura di energia elettrica e per il servizio di attivazione per la fornitura di gas naturale.
Tabella 1 Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale
Beneficiari | Modalità | Durata |
Forniture situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. 189/16, con dichiarazione di inagibilità | Su richiesta | Fino al 31/12/2021 |
Forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano, Spoleto, su richiesta soggetti che dichiarano inagibilità e nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici | Su richiesta | Fino al 31/12/2020 |
Forniture relative a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici | Su richiesta | Fino al 31/12/2020 |
Forniture site nei MAP e forniture temporanee ad uso abitativo (es. roulotte/camper) su richiesta degli interessati che dimostrano inagibilità | Su richiesta | Fino al 31/12/2020 |
Forniture site in SAE, MAPRE, aree accoglienza temporanea, immobili uso abitativo per assistenza popolazione | Automatica | Fino al 17/01/2021 |
Forniture localizzate nella zona rossa | Automatica | Fino al 31/12/2021 |
Importante – proroga agevolazioni
Delibera ARERA 111/2021/R/com
Le agevolazioni tariffarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2021:
- per chi è titolare di una fornitura in zona rossa o nelle SAE o nei MAPRE. In questo caso, il venditore riconosce l’agevolazione in automatico al cliente finale
- per chi è titolare di una fornitura nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. 189/16, attiva alla data del sisma (cliente domestico residente o non residente), e che abbia presentato dichiarazione di inagibilità dell’unità immobiliare originaria ad Agenzia delle Entrate e INPS entro il 30 aprile 2021. In questo caso, entro il 30 giugno 2021, l’interessato deve trasmettere i due moduli sottostanti a VUS COM per il riconoscimento dell’agevolazione in bolletta
Sospensione dei termini di pagamento e rateizzazione degli importi sospesi
Delibere ARERA 810/2016/R/com, 587/2018/R/com, 252/2017/R/com e 111/2021/R/com
La regolazione di settore aveva previsto la sospensione dei termini di pagamento delle bollette di energia elettrica e gas naturale per i clienti finali beneficiari dell’agevolazione, e la contemporanea sospensione delle azioni di contrasto alla morosità, fino al 31 dicembre 2020.
Cosa succede al termine della sospensione dei termini di pagamento della bolletta?
Al termine della sospensione, VUS COM emette una fattura unica di conguaglio che tiene conto delle agevolazioni tariffarie previste dall’ARERA e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale. Gli importi che sono stati oggetto di sospensione dei termini di pagamento sono automaticamente rateizzati senza interessi.
Dopo l’emissione della fattura unica di conguaglio VUS COM può riprendere la normale fatturazione e applicare nuovamente le disposizioni previste dalla disciplina della morosità (sospensione della fornitura o diminuzione della potenza).
L’ultima delibera ARERA 111/2021/R/com ha previsto che la fattura unica di conguaglio sia emessa entro il 31 dicembre 2021 e che tenga conto delle agevolazioni a cui il cliente finale ha eventualmente diritto per il periodo successivo al 31 dicembre 2020. Inoltre, gli importi della fattura unica di conguaglio dovranno essere rateizzati secondo un piano standard a rate costanti, non inferiori a 20 euro, con periodicità pari a quella di fatturazione, per un periodo di 120 mesi (anziché 36 mesi, come inizialmente previsto dall’ARERA). Il cliente, con richiesta scritta, può in ogni caso provvedere al pagamento in un’unica soluzione o concordare con VUS COM un piano rateale differente.
Cosa succede se ho già ricevuto la fattura unica di conguaglio?
- I termini di pagamento delle rate non ancora scadute sono sospesi; sono inoltre sospese le azioni a tutela del credito in caso di eventuali rate già scadute e non pagate
- Se la fornitura è in zona rossa, VUS COM emette una nuova fattura unica di conguaglio che tenga conto in automatico della proroga delle agevolazioni tariffarie, accompagnata da un nuovo piano rateale in 120 mesi per il saldo dell’eventuale importo a debito
- Se la fornitura non è in zona rossa e il cliente presenta richiesta entro il 30 giugno 2021 per beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste fino al 31 dicembre 2021, VUS COM emette una nuova fattura unica di conguaglio che tenga conto della proroga delle agevolazioni tariffarie, accompagnata da un nuovo piano rateale in 120 mesi per il saldo dell’eventuale importo a debito.
- Nei restanti casi, VUS COM emette un nuovo piano rateale in 120 mesi anziché 36
VUS COM non emetterà un nuovo piano rateale qualora l’estensione del piano oltre 36 mesi comportasse l’emissione di rate di un importo inferiore a 20 euro. Inoltre, VUS COM non emetterà un nuovo piano rateale nei confronti dei clienti che, tramite richiesta scritta, abbiano scelto di provvedere al pagamento degli importi oggetto di sospensione in unica soluzione o che abbiano concordato con VUS COM un piano di rientro di maggior favore, salvo diversa indicazione del cliente.
Comunicazione indirizzo per l’invio delle bollette
Il cliente che desideri ricevere le bollette e le informative in materia di rateizzazione ad un indirizzo diverso da quello comunicato a VUS COM precedentemente al sisma, può comunicare il nuovo recapito scrivendo a: VUS COM – Via Antonio Gramsci, 54 – 06034 Foligno
Principale normativa di riferimento
- decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.
- decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, e s.m.i.
- decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con legge 25 luglio 2018, n. 89
- decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108
- decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 156
- decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126
- decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21
- delibera ARERA 810/2016/R/com
- delibera ARERA 252/2017/R/com
- delibera 587/2018/R/com
- delibera 429/2020/R/com
- delibera 111/2021/R/com