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Accertamenti Sicurezza Post Contatore

La delibera 40/04 (e successive modifiche ed integrazioni) dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI, oggi ARERA) ha introdotto l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore a fronte della realizzazione di un impianto gas, i così detti allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità.

Su questi allegati l’impresa di Distribuzione locale effettua un “accertamento” esclusivamente documentale che ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.

L’attivazione della fornitura gas può avere luogo solamente a fronte dell’esito positivo dell’accertamento.

Fino al 30 giugno 2014 gli impianti sottoposti ad accertamento documentale sono stati solo quelli di nuova realizzazione (“impianti nuovi”), ma dal 1° luglio 2014 anche gli “impianti modificati o trasformati” (sotto descritti in dettaglio) sono sottoposti ad accertamento prima di procedere alla riattivazione della fornitura gas.

Il 6 febbraio 2014 l’ARERA, infatti, ha pubblicato la “nuova” delibera 40/14, nella quale sono contenute le disposizioni in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas che modificano ed integrano quelle contenute nella deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.
Le imprese di Distribuzione di gas devono quindi effettuare l’accertamento documentale, oltre che sui nuovi impianti, sulle richieste di attivazione o riattivazione della fornitura dei seguenti impianti:

  • impianti di utenza trasformati (interventi legati alla ristrutturazione dell’immobile quali ad esempio, spostamento degli apparecchi utilizzatori o spostamento della tubazione interna a valle del contatore);
  • impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione (alimentazione da bombole);
  • impianti riattivati in seguito alla sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell’impresa di Distribuzione;
  • impianti riattivati in seguito alla sospensione per cambio di contatore su richiesta del Cliente finale per variazione della portata complessiva dell’impianto;
  • impianti riattivati in seguito alla sospensione su richiesta del Cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto.

Altre importanti novità introdotte dalla delibera 40/14 riguardano gli importi riconosciuti alle imprese di Distribuzione a fronte dell’esecuzione degli accertamenti documentali.  A partire dal 1 luglio 2014, per gli impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW, l’importo passa dai 40,00 euro attuali a 47,00 euro; per gli impianti con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW l’importo sarà pari a 60,00 euro (attualmente la fascia di potenza si estende da 35 kW fino a 116 kW), infine, per gli impianti di portata termica complessiva maggiore di 350 kW, l’importo sarà pari a 70,00 euro.

Allegati

Allegato F40 – Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al Venditore;

Allegato G40  – Procedura per ottenere l’attivazione della fornitura gas;

Allegato H40  – Richiesta di attivazione fornitura (da compilarsi a cura del Cliente finale);

Allegato I40  – Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto (da compilarsi a cura dell’installatore o dell’impresa incaricata della messa in servizio dell’impianto), corredato dagli allegati obbligatori (schema di impianto, progetto, attestazione di conformità materiali, copia del certificato di riconoscimento dei  requisiti tecnico-professionali dell’installatore o in alternativa copia della visura camerale riportante le stesse informazioni, ecc.);

Linee Guida CIG n.11 – Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas.