Standard di qualità commerciale

INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE 

Con apposite delibere, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) impone alle Società di Vendita di energia elettrica e gas naturale, dei livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio erogato ai clienti finali.

L’ARERA differenzia gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni rese ai clienti finali, in due tipologie: livelli specifici e livelli generali.

Livelli specifici e generali effettivi di qualità commerciale relativi all’anno 2023 – VUS COM S.R.L. 

 

  1. Livelli specifici di qualità commerciale 

Per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, in applicazione delle previsioni dell’Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. (recante il “Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Energia Elettrica e di Gas Naturale” – di seguito “TIQV”) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il Fornitore è tenuto a rispettare i seguenti livelli specifici di qualità. 

Risposta motivata a reclami scritti: il Fornitore è tenuto a formulare risposta scritta motivata ai reclami scritti inviati secondo le modalità previste dal contratto nel tempo massimo di 30 giorni solari dalla ricezione degli stessi. Nei casi di reclami scritti presentati da clienti multisito, qualora le problematiche evidenziate dal reclamo scritto riguardino più siti di fornitura, il Fornitore formulerà risposta motivata unica; in tali casi non si applicherà lo standard specifico relativo al tempo di risposta motivata al reclamo.

Rettifica di fatturazione: a fronte di richieste di reclamo scritto inviato dal Cliente che comporta la rettifica relativa ad una fattura già pagata dal Cliente o per la quale è stata richiesta la rateizzazione prevista ai sensi del contratto di fornitura o dalla regolazione, la rettifica della fatturazione, – ovvero l’accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta avverrà non oltre il tempo massimo di 60 giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo. 

Rettifica di doppia fatturazione: le rettifiche di doppia fatturazione, ossia riferite a fatturazione per consumi relativi ad un punto di riconsegna il cui contratto di dispacciamento e/o di trasporto non sono nella disponibilità del venditore medesimo, avverranno non oltre il tempo massimo di 20 giorni solari dall’invio della richiesta di rettifica.

Indennizzi automatici: in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti, il Fornitore è tenuto al riconoscimento nei confronti del cliente di un indennizzo automatico base (pari a 25€), crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione; in particolare se la prestazione avviene:

  • oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
  • oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
  • oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

L’indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di doppia fatturazione. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta emessa al Cliente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la bolletta evidenzierà un credito a favore del Cliente finale, che verrà detratto dalle successive bollette fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

Casi di esenzione dall’indennizzo: il Fornitore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre il Fornitore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nel medesimo anno solare per mancato rispetto del medesimo standard specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente, per mancanza delle informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica o gas naturale), il codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna gas (PDR) o del punto di prelievo EE (POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente, nonché una breve descrizione dei fatti contestati.  

  1. Livelli generali di qualità commerciale

I livelli generali di qualità commerciale della vendita sono riferiti all’insieme delle prestazioni erogate dal Fornitore ai Clienti relativamente ad un determinato indicatore. Il mancato rispetto dei livelli generali di qualità non comporta pertanto l’erogazione di alcun indennizzo automatico nei confronti dei clienti finali.

Il Fornitore è tenuto a rispettare i livelli generali di qualità commerciale della vendita riportati nel prospetto seguente, previsti dal TIQV e RQDG (Allegato A alla Del. 569/2019/R/gas e s.m.i.).

(1) Giorni lavorativi: giorni della settimana non festivi compresi tra lunedì e venerdì inclusi.