Diritto di Recesso

Il diritto di recesso è una clausola contrattuale che dà la possibilità di rescindere, cioè chiudere, in anticipo il contratto di fornitura di gas naturale. Il recesso può essere esercitato sia da parte del gestore che da parte del cliente finale, secondo quanto specificato nel contratto di fornitura e indipendentemente dalla modalità con cui questo è stato stipulato. Il diritto di recesso può essere legato al momento in cui si cambia fornitore oppure alla disattivazione del punto di prelievo. Hanno diritto a rescindere il contratto di fornitura tutti i clienti, sia che essi abbiano le utenze attive nel servizio tutelato che nel mercato libero. La comunicazione di recesso deve essere obbligatoriamente inviata secondo modalità che permettano di verificare l’effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del fornitore. Nel caso di recesso per cambio fornitore, sarà il nuovo fornitore scelto a gestire le pratiche amministrative e comunicare al vecchio fornitore l’avvenuta rescissione del contratto. L’ARERA ha stabilito, con la delibera 302/2016/COM del 9 giugno 2016 e il successivo aggiornamento del 1 gennaio 2017, le modalità e le tempistiche relative al diritto di recesso per i contratti di fornitura per le utenze di luce e gas. Nell’articolo 2, riguardante l’ambito di applicazione, l’ARERA ha decretato che il diritto di recesso non può essere sottoposto a spese di chiusura né a penali, così come anche specificato nel contratto di fornitura inviato dal fornitore al cliente finale. Così come stabilito dall’Autorità, il cliente finale ha il diritto di rescindere un contratto di fornitura con il suo fornitore in qualsiasi momento, rispettando il termine di preavviso. L’ARERA ha stabilito tempistiche di preavviso diverse in base alla situazione in cui si trova il cliente finale:

  • Se il cliente vuole rescindere il contratto, al fine di cambiare fornitore per energia elettrica e gas, deve contattare il proprio gestore entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente alla data di cambio, così come specificato ai sensi del comma 7.3 della delibera. Nel caso di cambio fornitore, il cliente si dovrà rivolgere direttamente al nuovo gestore scelto in modo che quest’ultimo possa recedere, mediante il Sistema Informativo Integrato, a suo nome e per suo conto il contratto di fornitura con la società di vendita precedente. La nuova società di vendita invierà la richiesta di recesso entro il giorno 10 del mese precedente alla data di cambio fornitore, tramite posta elettronica certificata, indicando i dati anagrafici del cliente e i dati relativi alla fornitura.
  • Nel caso in cui, invece, il cliente richieda la chiusura del contratto semplicemente per cessare la fornitura, quindi senza il fine di cambiare fornitore, il termine di preavviso con cui deve fare la comunicazione al proprio gestore non può essere superiore a un mese. In questo caso, la richiesta di recesso deve essere inoltrata direttamente dal cliente finale, tramite raccomandata.

Come dicevamo, per quanto definito dall’ARERA anche il gestore ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, secondo quanto stabilito nel contratto di fornitura. In quali casi però il contratto può essere rescisso direttamente dal fornitore? Innanzitutto questo può avvenire solamente se si tratta di una società di vendita operante nel mercato libero, ma non nel servizio tutelato. Il fornitore deve inviare al cliente finale una comunicazione scritta, secondo le modalità espresse nel contratto: la comunicazione deve essere inoltrata con un preavviso di almeno 6 mesi, utilizzando un sistema che permetta al gestore di verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del cliente finale. Il termine di preavviso parte dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente.